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Certificati energetici

Set 29, 2023 | Ambiente

Di: Roberta Miccoli:

Nascono nel 2004 con il Piano 20-20-20, Si tratta dell’insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo al termine del Protocollo di Kyoto, il trattato realizzato per il contrasto al cambiamento climatico che trova la sua naturale scadenza al termine del 2012.

Il “pacchetto”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, è entrato in vigore nel giugno 2009 e sarà valido dal gennaio 2013 fino al 2020.

Gli obiettivi erano:

  • Ridurre del 20% il Consumo di Energia (diventare più efficaci nel gestire lo stesso, o un aumentato, fabbisogno della società); >> Certificati Bianchi* = Titoli di Efficienza Energetica (TEE)
  • Aumentare del 20% l’energia prodotta da fonti rinnovabili; >> Certificati Verdi
  • Diminuire del 20% l’emissione dei gas serra. >> Certificati Neri

*1 Certificato Bianco = 1 Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP)

Questi Certificati oltre che rappresentare un obbiettivo di sostenibilità raggiunto hanno un vero e proprio valore commerciale in quanto tutte le società obbligate a produrli (es. distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti) devono fare delle azioni per raggiungere questi obbiettivi. Se non le fanno in proprio possono acquistarli da altre aziende che li producono e non obbligate.

CERTIFICATI BIANCHI

I Certificati Bianchi sono anche detti Titoli di Efficienza Energetica (TEE) sono incentivi corrisposti dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) in proporzione al risparmio di energia (misurato in Tonnellate Equivalente di Petrolio TEP):

1 TEE = 1 TEP risparmiato

I Certificati Bianchi non hanno valore solo in relazione all’incentivo economico che rappresentano ma valgono soprattutto in termini di efficientamento energetico degli impianti che si traduce in effettivo risparmio in bolletta.

Chi può accedere all’incentivo:

  • Le società di distribuzione di energia elettrica e gas;
  • Le Energy Service Company (ESCo);
  • I soggetti sia pubblici che privati che hanno nominato un esperto di Gestione dell’Energia;
  • I soggetti sia pubblici che privati che sono in possesso di un Sistema di Gestione dell’Energia.

Step per ottenere i Certificati:

  1. Eseguire campagne puntuali di misurazioni dei consumi (con contatori certificati) ex ante (prima del progetto di riqualificazione);
  2. Presentare il Progetto al GSE che fornirà riscontro entro 90 gg;
  3. Realizzazione del Progetto di efficientamento;
  4. Eseguire campagne di Misurazioni puntuali dei consumi (con contatori certificati) ex post e calcolare i risparmi;
  5. Richiedere periodicamente la certificazione dei risparmi al GSE;
  6. Il GSE certifica i risparmi e AUTORIZZA l’emissione dei titoli.

CERTIFICATI VERDI

I Certificati Verdi sono una forma di incentivo a produrre energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, corrisposti dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Nello specifico i gestori di impianti alimentati da energie rinnovabili (qualificati IAFR*), entrati in servizio dal dicembre del 2012, quando dimostrano di produrre energia sostenibile emettendo meno C02 degli impianti che utilizzano fonti tradizionali, ottengono i certificati verdi (CV).

Anche questi come i Certificati Bianchi possono essere rivenduti ad imprese o alle industrie che non ottengono in maniera autonoma la quota di energia rinnovabile richiesta. Ecco che si crea un valore di mercato determinato dall’aumento o dalla diminuzione della richiesta di tali certificati.

I CV vengono rilasciati a seconda alla tipologia di fonte rinnovabile impiegata e in base agli interventi impiantistici realizzati (per esempio nuova costruzione, potenziamento, riattivazione o rifacimento).

Rispondono all’obbligo sancito per legge di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota minima di elettricità proveniente da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

A rilasciarli è il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), che emette il titolo nel caso la procedura di verifica vada a buon fine.

L’impianto deve dimostrare di avere una potenza nominale media annua non superiore a 1 MWh e pari a 0,2 MWh nel caso si tratti di un impianto eolico. I certificati verdi hanno la validità di tre anni. Per misurarne la quantità si tiene conto della produzione netta dell’impianto, ossia la produzione lorda meno l’energia necessaria per il funzionamento dell’impianto (servizi ausiliari e perdite nei trasformatori).

I dati sono ricavabili dalla dichiarazione di produzione che il produttore deve presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza o possono essere dedotti da autocertificazioni apposite nel caso in cui gli impianti non siano soggetti a presentazione della dichiarazione di produzione.

I Certificati Verdi sono emessi anche per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (CV-TLR)

Per la richiesta si procede in via telematica registrandosi al portale del GSE e allegando i documenti necessari.

* Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili

CERTIFICATI NERI

I Certificati neri hanno come obiettivo quello di ridurre le emissioni di CO2 e altri gas serra applicando criteri di efficienza economica e di efficacia dei costi. Stabiliscono che gli impianti possono emettere gas serra solo dopo aver ottenuto uno speciale permesso e solo se a fine anno si impegnano a certificare ogni singola emissione prodotta tramite un certificato apposito. Anche in questo caso le quote di emissione C02 non utilizzate possono essere vendute alle aziende che non riescono a rispettare gli obblighi di sostenibilità.

L’Unione Europea istituisce un sistema per lo scambio di Unità di Emissioni di gas ad effetto serra (Emission Units EU) tra gli Stati membri, al fine di promuovere la riduzione delle emissioni secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica.

Questo sistema è denominato European Emission Trading Scheme (EU ETS) e rientra tra i meccanismi individuati dal Protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni di gas serra entro il periodo 2008-2012 in una misura non inferiore al 5,2% rispetto alle emissioni registrate nel 1990 (anno base). L’EU ETS, entrato in vigore dal 1 gennaio 2005, costituisce oggi il più importante meccanismo di negoziazione dei permessi di emissione presente al mondo.

Una EU Corrisponde ad 1 tonnellata di CO2 emessa per la produzione nei seguenti settori energetici:

  • impianti di combustione e industriali, ad eccezione di quelli chimici e per il trattamento dei rifiuti
  • gli impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani).

L’Emission Trading System è un sistema di tipo “Cap and Trade” che prevede la fissazione di un limite massimo (cap) alle emissioni realizzate dagli impianti industriali che producono gas serra. Tale limite è fissato attraverso l’allocazione di un determinato numero di unità di emissione a ciascun impianto che rientra nelle categorie previste dalla Direttiva. Ciascuno Stato membro predispone, relativamente a ciascun periodo di riferimento (2005-2007 all’inizio, 2008-2012 e così via), un piano nazionale di assegnazione (PNA) che individui la quantità di unità di emissione che si intendono assegnare a ciascun impianto soggetto all’obbligo e le modalità con cui queste saranno assegnate.

Nel PNA vengono definite le installazioni e a ciascuna vengono assegnate annualmente delle quote di emissione cioè un tetto di emissioni ben definito. Entro il 30 aprile di ciascun anno occorre restituire quote pari alle emissioni effettive verificate da un certificatore indipendente.

  • Se le emissioni effettive sono inferiori al tetto, le quote che residuano dopo la restituzione possono essere vendute e assumono un valore economico;
  • Se le emissioni effettive superano il tetto, l’installazione deve acquistare sul mercato le quote mancanti da restituire.