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La dichiarazione di conformità D.M. 37/08

Ott 7, 2023 | Leggi e normative

La Dichiarazione di Conformità alla regola dell’arte (abbreviato Di.Co.) è un documento obbligatorio che deve essere rilasciato dalle imprese abilitate presso la Camera di Commercio. Questo documento attesta che l’impianto rispetta gli standard imposti dalle normative tecniche previste dalla legge. La Dichiarazione di Conformità è stata resa obbligatoria dopo l’entrata in vigore della legge 46/90 nel 1990, che per la prima volta regolamentava la materia degli impianti elettrici in Italia. Prima della legge 46/90, nessun documento era obbligatorio.

La Dichiarazione di Conformità è compilata seguendo il modello stabilito dalla legge 46/90 prima e dal DM 37/08 poi che ha mandato in pensione la 46/90.

Ogni volta che un installatore interviene a modificare un impianto, o ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, o ad ampliarlo, deve rilasciare una Dichiarazione di Conformità al committente, nella quale deve essere ben specificato il tipo d’intervento effettuato.

L’installatore rilascia la Dichiarazione di Conformità solo per la parte d’impianto su cui ha effettuato la modifica, e non sull’intero impianto. E’ per questo motivo che la presenza di una Dichiarazione di Conformità che riporti un intervento parziale sull’impianto non può essere considerata sufficiente per garantire la correttezza dell’intero impianto.

Se l’impianto oggetto dell’intervento rientra nei casi in cui è obbligatoria la presenza di un progetto (articolo 5 del DM 37/08), allora l’installatore dovrà indicare nella Dichiarazione di Conformità il riferimento al progetto seguito.

OBBLIGO DELL’INSTALLATORE:

L’installatore è tenuto per legge a consegnare la Dichiarazione di Conformità al cliente alla conclusione dell’installazione degli impianti e al relativo collaudo, anche se il cliente non ha pagato l’impianto. In caso l’installatore venisse citato in giudizio perderebbe la causa perchè la legge lo obbliga a consegnare la dichiarazione.

La Di.Co. deve essere rilasciata solo dalla ditta che ha eseguito fisicamente l’impianto. Non può essere rilasciata da una ditta che ha preso in mano l’impianto che aveva già iniziato un’altra ditta.

SANZIONI:

Il DM 37/08 stabilisce anche le sanzioni derivanti da errate gestioni della Di.Co. :

Se l’installatore non rilascia la Di.Co. incorre in una sanzione amministrativa che va da un minimo di 100 euro ad un massimo di 1.000 euro.

Se l’installatore realizza un impianto che necessita di progetto senza però la presenza di quest’ultimo, incorre in una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 10.320 euro.

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DI.RI.):

Cosa succede se un’attività non ha la Dichiarazione di conformità del proprio impianto elettrico? Il DM 37/08 dà la possibilità a tutti gli impianti antecedenti il 2008 di far redigere da tecnico abilitato una Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) con la quale il tecnico preposto controlla l’intero impianto e lo dichiara a regola d’arte.

La Di.Ri. sostituisce in toto la Di.Co. e il progetto (se obbligatorio) e “sana” tutte le mancanze documentali.

La Di.Co. è uno dei documenti che viene controllato dai verificatori degli Organismi Ispettivi durante le verifiche (2 o 5 anni) degli impianti di messa a terra, degli impianti di protezione scariche atmosferiche e negli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione secondo il DPR 462.

Ma per quali tipologie di impianti è necessaria la dichiarazione di conformità?

Vediamoli direttamente come elencati sul DM 37/08:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli
impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione
di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.

Di seguito il modulo di compilazione della dichiarazione di conformità a cui devono essere allegati i documenti necessari e richiesti obbligatoriamente:

Sul retro del modulo si trova una guida sommaria con le istruzioni di compilazione:

Ma andiamo a vedere a grandi linee quali sono i punti più interpretativi:

Come barrare i campi “Impianto inteso come”?

  • Nuovo impianto
  • Trasformazione
  • Ampliamento
  • Manutenzione straordinaria
  • Altro

Cosa barrare? Qual’è la differenza tra Trasformazione ed Ampliamento? Cosa si intende per manutenzione straordinaria? Quando barrare Altro?

Del Nuovo impianto non parliamone, penso, e spero, sia scontato si parli di un impianto realizzato da zero.

Si parla di Trasformazione quando l’impianto elettrico è soggetto ad importanti modifiche dovute a cause come per esempio:

  • cambio di destinazione d’uso (ES: da industriale a civile o a commercio)
  • cambio del sistema di alimentazione. (ES: da rete a coogenerazione)
  • aumento di potenza (da 6 Kw a 10 Kw)
  • aggiunta impianto di terra (se prima era sprovvisto) con relativi coordinamenti delle protezioni differenziali
  • rifacimento di una porzione dell’impianto (un locale, un reparto, ecc).

Si parla invece di Ampliamento quando si aggiunge almeno un circuito. Un circuito è la parte dell’impianto protetta da un proprio dispositivo di protezione. Per esempio l’aggiunta di una nuova linea protetta da proprio interruttore automatico per alimentare un cancello, centralina, condizionatore, ecc.

Questo significa che: Ogni volta che si aggiunge una o più prese, una o più lampade ad una linea già protetta e derivata da un quadro elettrico, per il D.M. 37/08 NON si deve considerare un ampliamento di impianto.

Per Manutenzione straordinaria si intende invece tutto ciò che non è una nuova installazione, trasformazione, ampliamento come per esempio:

  • sostituzione di un componente con caratteristiche diverse dalle precedenti;
  • aggiunta o spostamento di prese o punti luce esistenti, ecc.

La Di.Co. NON deve essere fatta per la manutenzione ordinaria degli impianti e cioè per quelle operazioni finalizzate a contenere il degrado normale d’uso che non modificano la struttura dell’impianto. Sono comprese quindi sostituzioni di piccole apparecchiature vecchie o danneggiate come per esempio prese, interruttori, ecc. che abbiano le stesse caratteristiche delle precedenti.

Per Altro invece, come riporta la nota 3 del modulo stesso, si può intendere la sostituzione di un componente fisso di un impianto a gas. Onestamente, non è molto chiaro.

Quando è necessario il progetto?

Nelle casistiche richieste nell’articolo 5 del DM 37/08.

Esistono tuttavia situazioni in cui il progetto di un impianto elettrico non è richiesto e cioè:

Nei cantieri edili, nelle installazione di ascensori, porte o cancelli automatici e per gli interventi che rientrano nella manutenzione straordinaria. Tenete in considerazione però che, nel caso di cancelli automatici, condizionatori, ascensori e simili, la linea di alimentazione deve essere in ogni progettata.

Come compilare la relazione di tipologia dei materiali utilizzati?

Riprendo la nota 8 del modulo “Avvertenze per la compilazione” che cita testualmente:

Le dichiarazioni di conformità del costruttore

Come nel caso di una attività realizzata in campo, i costruttori di materiali costruiti in fabbrica (Es caldaie, Chiller, Scambiatori), devono garantire, oltre il manuale di uso e manutenzione, la dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura costruita.

Queste dichiarazioni sono importanti da avere e conservare in archivio perchè sono allegati necessari ad altre attività documentali (Ad esempio vedi il fascicolo tecnico della direttiva PED).

Nelle consegne dei materiali, questi documenti possono essere contenuti negli imballi o a volte in buste separate in mano al corriere stesso. Per esperienza vi dico che è facile perderli. E’ consigliato chiedere alla casa costruttrice, al momento dell’ordine, di far spedire la documentazione del materiale (Di.Co. e manuale di uso e manutenzione) direttamente negli uffici della vostra azienda.

Le case costruttrici emettono le Di.Co. con diverse indicazioni:

  • Su matricola. Come nel caso di caldaie, valvole di sicurezza, Chiller ecc.. Questo significa che per un componente con matricola 12345, corrisponde una Di.Co. per il prodotto con matricola 12345
  • Su una serie di matricole. Nel caso di vasi di espansione chiusi i costruttori emettono Di.Co. su una serie di matricole. Questo significa che per i vasi di espansione che vanno dalla matricola 1000 alla matricola 2000 esiste una sola Di.Co.
  • Sulla totalità del modello prodotto. Nel caso in cui le apparecchiature non siano identificate con una matricola ma da un modello.

Case costruttrici più strutturate danno la possibilità di scaricare direttamente dai loro siti, sia i manuali di uso e manutenzione e sia le Di.Co. dei vari modelli prodotti.

Per le Di.Co. (diciamo “matricolate”) c’è invece la possibilità di inviare una mail alla casa costruttrice indicando la matricola e richiedendo la documentazione (sperando sia ancora nei loro archivi).

Le dichiarazioni di conformità del costruttore devono anche essere allegate alla relazione di tipologia dei materiali utilizzati della Di.Co. che dovete emettere in qualità di installatori / manutentori