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Lavori in manutenzione: D.Lgs. 81/08 – Titolo IV o Articolo 26?

Mar 2, 2024 | Sicurezza

Parliamo in questo artico del decreto legislativo 81/08 (clicca qui).

Spesso, all’interno di un contratto di manutenzione, vengono svolti lavori straordinari che possono variare per importanza e complessità.

In termini di sicurezza, questi lavori possono essere gestiti in maniera differente:

  • Tramite il Titolo IV del D.Lgs 81/08
  • Tramite L’articolo 26 del D.Lgs 81/08

La differenza principale tra lavori in Titolo IV e lavori in Articolo 26 del D.Lgs. 81/08 sta nella natura e nella complessità dei lavori stessi, nonché negli obblighi e responsabilità in materia di sicurezza che ne derivano per le figure coinvolte.

Lavori in Titolo IV:

  • Riguardano cantieri temporanei o mobili (artt. 88-160 del D.Lgs. 81/08).
  • Sono caratterizzati da una maggiore complessità, da una presenza simultanea o sequenziale di più imprese esecutrici e da durate indicativamente superiori a 30 giorni.
  • Richiede la designazione di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e di un coordinatore per la progettazione (CSP) in fase di progettazione.
  • Il committente ha la responsabilità di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.
  • Si applicano le disposizioni specifiche del Titolo IV in materia di pianificazione e coordinamento della sicurezza, con l’obbligo di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).
  • Le imprese coinvolte, hanno l’obbligo di redigere il Piano Operativo della Sicurezza (POS) in funzione del PSC ricevuto dal CSE.
Lavoro in Titolo IV
E’ obbligatoria la notifica preliminare per iniziare i lavori in Titolo IV.

L’obbligo è previsto dall’articolo 99 del D.Lgs. 81/08 e si applica a tutti i cantieri temporanei o mobili, come definiti dagli articoli 88-160 del D.Lgs. 81/08.

La notifica preliminare deve essere inviata alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente per territorio almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.

La notifica deve contenere:

  • Generalità del committente e dell’impresa appaltatrice
  • Dati identificativi del cantiere
  • Presunta entità dei lavori
  • Nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

La mancata presentazione della notifica preliminare può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative.

Lavori in Articolo 26:

  • Riguardano appalti o contratti d’opera o di somministrazione non rientranti nel Titolo IV.
  • Sono generalmente di minore complessità e non prevedono la presenza contemporanea di più imprese.
  • Non richiedono la designazione di un CSE o di un CSP.
  • Il committente ha la responsabilità di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice.
  • Si applicano le disposizioni generali del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza, con l’obbligo di redigere il DUVRI.

Lavoro in articolo 26

In sintesi, i lavori in Titolo IV sono quelli più complessi e rischiosi, che richiedono una maggiore attenzione alla sicurezza e il coinvolgimento di figure specializzate come il CSE e il CSP. I lavori in Articolo 26 sono invece quelli più semplici e meno rischiosi, per i quali la responsabilità della sicurezza ricade principalmente sul committente e sull’impresa appaltatrice.

Oltre a questa distinzione principale, ci sono alcuni altri aspetti da considerare:

  • Responsabilità in caso di infortuni: In caso di infortuni sul lavoro, la responsabilità ricade in primo luogo sul datore di lavoro dell’impresa in cui si è verificato l’infortunio. Tuttavia, il committente può essere considerato responsabile in solido se non ha adempiuto ai suoi obblighi di verifica e controllo.
  • Sanzioni: Il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IV e dell’Articolo 26 può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.

Si consiglia di consultare il testo del D.Lgs. 81/08 e le relative guide e interpretazioni per avere informazioni complete e aggiornate sugli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Inoltre, è importante ricordare che la normativa in materia di sicurezza sul lavoro è soggetta a frequenti aggiornamenti, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle ultime novità.

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